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analizziamo qui di seguito una pratica (ahinoi) molto diffusa nelle importazioni via mare, ma qualche caso vi è anche nel via aerea, che genera costi non prevedibili. E' la cosiddetta pratica del refund, praticata già da anni e diventata sempre più diffusa, fino ad interessare, da ultimo, le pagine economiche di qualche quotidiano nazionale. La fattispecie che ricorre più frequentemente è la seguente: Premesse: l'importatore italiano/europeo acquista della merce con la clausola CFR o CIF il trasporto è marittimo groupage (lcl) le merci partono da un porto dell'Estremo Oriente
Fatto:il prezzo di mercato per trasportare una unità pagante è, poniamo, USD 80.00. Il venditore riesce però a offrire all'acquirente italiano un prezzo di USD 10.00 ed ottiene quindi da quest'ultimo la conferma ad affidare la spedizione al proprio spedizioniere. A questo punto lo spedizioniere estero, ricevuto il mandato dal venditore, si accorda con il proprio agente in Italia per recuperare la differenza tra il costo reale e quello pattuito con il proprio cliente (80.00 - 10.0), addebitandola all'importatore. Nascono così alti costi di 'cessione' della bill of lading o, qualora non vi fosse cessione, elevati costi per le operazioni di trasferimento del contenitore al magazzino di svuotamento, svuotamento del contenitore, magazzinaggio, ricarico etc. Conseguenze per l'importatore: All'importatore non rimane che pagare quanto richiesto per entrare in possesso delle proprie merci. Infatti nulla può essere fatto valere nei confronti dello spedizioniere italiano, in quanto quest'ultimo si limita ad attenersi alle istruzioni ricevute dal proprio mandante estero. L'importatore potrebbe aprire una contestazione con lo spedizioniere italiano ed il venditore estero (che si è occupato della spedizione), ma rischierebbe di non ottenere nulla e intanto i costi di magazzinaggio allo stato estero delle merci lieviterebbero sostanzialmente. Soluzione:l'importatore italiano può sfuggire alla scorretta pratica del refund controllando il trasporto, dovrebbe cioè concludere l'acquisto delle merci con una clausola del gruppo F (FCA, FAS e FOB). Delle tre consigliamo la resa FCA, perchè in questo modo il venditore consegnerà la merce sdoganata presso il magazzino designato dall'agente cinese dello spedizioniere italiano. L'agente cinese, che a quel punto agisce su mandato dell'importatore italiano, può così controllare prima dell'imbarco la conformità (esteriore) della merce e dei documenti e può quindi richiederne la modifica. Conclusione: abbiamo pensato di trattare l'argomento del refund soprattutto per due motivi: il primo perchè riteniamo giusto evidenziare una prassi scorretta che ha raggiunto grande diffusione. Vi sono, infatti, sempre più venditori dell'Estremo Oriente che fanno forti pressioni per poter vendere in Europa con le clausole del gruppo C (CFR, CIF), in modo, di fatto, da non pagare le spese di spedizione. Si noti, tra l'altro, che nel caso di vendita CFR il rischio per eventuali danni è totalmente in capo all'acquirente, quindi il venditore con la clausola CFR ottiene diversi benefici: incanta l'acquirente accollandosi il costo della spedizione, ma non ne paga poi le spese, ha il controllo delle merci fino a che queste non arrivano nel porto italiano e, da ultimo, non ha alcun rischio in caso di danni e/o perdita. Il secondo motivo è semplicemente un vanto (ci conceda la debolezza), perchè la nostra società ha da sempre praticato tariffe trasparenti, ha sempre condannato questa pratica anche a costo di non sembrare (e ripetiamo sembrare) competitiva rispetto a certe tariffe svendute che si trovano sul mercato. E' una scelta precisa di integrità professionale e di difesa dei nostri Clienti. |