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FAS FRANCO LUNGO BORDO ( …porto di imbarco convenuto)
Nel termine "FRANCO LUNGO BORDO" il venditore adempie l'obbligo di consegna col mettere la merce sottobordo della nave sulla banchina o sui mezzi galleggianti nel porto di imbarco convenuto. A partire da quel momento tutte le spese ed i rischi di perdita o di danni alle merci devono essere sopportate dal compratore. Nel termine FAS l'onere dello sdoganamento della merce all'esportazione è a carico del venditore (nelle precedenti edizioni degli incoterms tale onere era a carico del compratore). Questa clausola non prevede obblighi per quanto riguarda la stipulazione del contratto di assicurazione. Il termine FAS può essere usato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne.

FCA FRANCO VETTORE (….luogo convenuto)
Nel termine "FRANCO VETTORE" il venditore adempie l'obbligo di consegna col rimettere la merce sdoganata all'esportazione al vettore, designato dal compratore, nel luogo o nel punto convenuto. Se il compratore non ha indicato un punto preciso, il venditore è libero di scegliere il punto in cui il vettore dovrà prendere in consegna la merce all'interno della località o zona convenuta. Il venditore è responsabile del caricamento solo se la consegna è effettuata nei suoi locali. Se la consegna avviene in qualsiasi altro luogo, il venditore non è responsabile per lo scaricamento. Nell'ipotesi che il compratore chieda al venditore di consegnare la merce ad una persona diversa dal vettore, si ritiene che il venditore abbia ottemperato all'obbligo di consegna quando la merce è stata rimessa a tale soggetto. La clausola FCA può essere utilizzata per qualsiasi modalità di trasporto compresa quella multimodale. Questa clausola non prevede obblighi per quanto riguarda la stipulazione del contratto di assicurazione.

FOB FRANCO A BORDO (…porto di imbarco convenuto)
Nel termine "FRANCO A BORDO" il venditore adempie l'obbligo di consegna nel momento in cui la merce ha oltrepassato la murata della nave nel porto di imbarco convenuto. A partire da questo momento tutte le spese ed i rischi di perdita o danneggiamento della merce sono a carico del compratore. Il venditore deve provvedere allo sdoganamento della merce per l'esportazione. Questa clausola non prevede obblighi per quanto riguarda la stipulazione del contratto di assicurazione. Il termine FOB può essere utilizzato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne. Non va pertanto mai usato nei trasporti aerei come talvolta erroneamente avviene. Quando la murata della nave non è utilizzata come linea discriminante, l'uso del termine FCA (franco vettore) risulterebbe più appropriato.

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